Codice Civile
Art. 2515 — Denominazione sociale
Art. 2515. (Denominazione sociale). La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di societa' cooperativa a responsabilita' illimitata o di societa' cooperativa a responsabilita' limitata. L'indicazione di cooperativa non puo' essere usata da societa' che non hanno scopo mutualistico.
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