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Art. 2509 — Societa' costituite nel territorio dello Stato con attivita' all'estero

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Art. 2509. (Societa' costituite nel territorio dello Stato con attivita' all'estero). Le societa' che si costituiscono nel territorio dello Stato, anche se l'oggetto della loro attivita' e' all'estero, sono soggette alle disposizioni della legge italiana.

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