Codice Civile
Art. 2496 — Riduzione del capitale
Art. 2496. (Riduzione del capitale). La riduzione del capitale ha luogo nei casi e nei modi prescritti per le societa' per azioni. Il limite minimo del capitale, agli effetti degli articoli 2445 e 2447, e' quello indicato nell'art. 2474. In caso di riduzione del capitale per perdite, i soci conservano i diritti sociali secondo il valore originario delle rispettive quote.
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