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Art. 2491 — Bilancio

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Art. 2491. (Bilancio). Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 2423 a 2431. Gli amministratori devono depositare copia del bilancio nella sede sociale, con il conto dei profitti e delle perdite e con la loro relazione, almeno quindici giorni prima dell'assemblea. Se esiste il collegio sindacale, si applica l'art. 2432.

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