Codice Civile
Art. 2488 — Collegio sindacale
Art. 2488. (Collegio sindacale). La nomina del collegio sindacale e' obbligatoria se il capitale non e' inferiore ad un milione di lire o se e' stabilita nell'atto costitutivo. In tal caso si applicano le disposizioni degli articoli 2397 e seguenti. Anche quando manca il collegio sindacale, si applica l'art. 2409.
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