Codice Civile
Art. 2474 — Capitale sociale
Art. 2474. (Capitale sociale). La societa' deve costituirsi con un capitale non inferiore a lire cinquantamila. Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori a lire mille. Se la quota di conferimento e' superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di lire mille. Se il valore di un conferimento in natura non raggiunge l'ammontare minimo o un multiplo di questo, la differenza deve essere integrata mediante conferimento in danaro.
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