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Art. 2470 — Modificazioni dell'atto costitutivo

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Art. 2470. (Modificazioni dell'atto costitutivo). Le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere approvate dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria della societa' per azioni, e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.

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