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Art. 2457 — Deposito dei libri sociali

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Art. 2457. (Deposito dei libri sociali). Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il deposito indicato nell'art. 2455, i libri della societa' devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese. Chiunque puo' esaminarli, anticipando le spese.

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