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Art. 2455 — Deposito delle somme non riscosse

ELI /it/codice-civile/art/2455parte di Codice Civile
Art. 2455. (Deposito delle somme non riscosse). Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro tre mesi dall'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio a norma dell'art. 2453, devono essere depositate presso un istituto di credito con l'indicazione del cognome e del nome del socio o dei numeri delle azioni, se queste sono al portatore.

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