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Codice Civile

Art. 2436 — Deposito e iscrizione delle modificazioni

ELI /it/codice-civile/art/2436parte di Codice Civile
Art. 2436. (Deposito e iscrizione delle modificazioni). Le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo devono essere depositate e iscritte a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411. Le modificazioni dell'atto costitutivo, fino a che non sono iscritte, non possono essere opposte ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.

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