Codice Civile
Art. 2419 — Azione individuale degli obbligazionisti
Art. 2419. (Azione individuale degli obbligazionisti). Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni individuali degli obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea previste dall'art. 2415.
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