Codice Civile
Art. 2416 — Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea
Art. 2416. (Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea). Le deliberazioni prese dall'assemblea vincolano anche gli obbligazionisti assenti o dissenzienti. Ciascun obbligazionista puo' impugnare le deliberazioni che non sono prese in conformita' della legge, a norma degli articoli 2377 e 2378. L'impugnazione e' proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la societa' ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti.
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