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Codice Civile

Art. 2413 — Contenuto delle obbligazioni

ELI /it/codice-civile/art/2413parte di Codice Civile
Art. 2413. (Contenuto delle obbligazioni). Le obbligazioni devono indicare: 1) la denominazione, l'oggetto e la sede della societa', con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la societa' e' iscritta; 2) il capitale sociale versato ed esistente al momento dell'emissione; 3) la data della deliberazione dell'assemblea e della sua iscrizione nel registro; 4) l'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse, il valore nominale di ciascuna, il saggio degli interessi e il modo di pagamento e di rimborso; 5) le garanzie da cui sono assistite.

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