Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 2407
Codice Civile

Art. 2407 — Responsabilita'

ELI /it/codice-civile/art/2407parte di Codice Civile
Art. 2407. (Responsabilita'). I sindaci devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verita' delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformita' degli obblighi della loro carica. L'azione di responsabilita' contro i sindaci e' regolata dalle disposizioni degli articoli 2393 e 2394.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 2406 Art. 2408 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.