Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 2398
Codice Civile

Art. 2398 — Presidenza del collegio

ELI /it/codice-civile/art/2398parte di Codice Civile
Art. 2398. (Presidenza del collegio). La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco scelto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Se fanno parte del collegio piu' revisori ufficiali dei conti, l'assemblea deve eleggere tra essi il presidente del collegio. Se nessuno dei sindaci e' iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, l'assemblea deve nominare il presidente fra i membri del collegio.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 2397 Art. 2399 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.