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Art. 239 — Supposizione di parto o sostituzione di neonato

ELI /it/codice-civile/art/239parte di Codice Civile
Art. 239. (Supposizione di parto o sostituzione di neonato). Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato, ancorche' vi sia un atto di nascita conforme al possesso di stato, il figlio puo' reclamare uno stato diverso, dando la prova della filiazione anche a mezzo di testimoni nei limiti e secondo le regole dell'art. 241. Parimenti si puo' contestare la legittimita' del figlio dando anche a mezzo di testimoni, nei limiti e secondo le regole sopra indicati, la prova della supposizione o della sostituzione predette.

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