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Codice Civile

Art. 2370 — Diritto d'intervento all'assemblea

ELI /it/codice-civile/art/2370parte di Codice Civile
Art. 2370. (Diritto d'intervento all'assemblea). Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

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