Codice Civile
Art. 236 — Atto di nascita e possesso di stato
Art. 236. (Atto di nascita e possesso di stato) La filiazione legittima si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile. Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio legittimo.
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