Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 2355
Codice Civile

Art. 2355 — Azioni nominative e al portatore

ELI /it/codice-civile/art/2355parte di Codice Civile
Art. 2355. (Azioni nominative e al portatore). Le azioni possono essere nominative o al portatore, a scelta dell'azionista, se l'atto costitutivo non stabilisce che devono essere nominative. Le azioni non possono essere al portatore, finche' non siano interamente liberate. L'atto costitutivo puo' sottoporre a particolari condizioni l'alienazione delle azioni nominative.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 2354 Art. 2356 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.