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Art. 2350 — Diritto agli utili e alla quota di liquidazione

ELI /it/codice-civile/art/2350parte di Codice Civile
Art. 2350. (Diritto agli utili e alla quota di liquidazione). Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni a norma degli articoli precedenti.

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