Codice Civile
Art. 2346 — Emissione delle azioni
Art. 2346. (Emissione delle azioni). Le azioni non possono emettersi per somma inferiore al loro valore nominale.
↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.