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Codice Civile

Art. 2329 — Condizioni per la costituzione

ELI /it/codice-civile/art/2329parte di Codice Civile
Art. 2329. (Condizioni per la costituzione). Per procedere alla costituzione della societa' e' necessario: 1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale; 2) che siano versati presso un istituto di credito almeno i tre decimi dei conferimenti in danaro; 3) che sussistano le autorizzazioni governative e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della societa', in relazione al suo particolare oggetto. Le somme depositate a norma del n. 2 del comma precedente devono essere consegnate agli amministratori quando provano l'avvenuta iscrizione della societa' nel registro delle imprese. Se entro un anno dal deposito l'iscrizione non ha avuto luogo, le somme suddette devono essere restituite ai sottoscrittori.

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