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Art. 2324 — Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione

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Art. 2324. (Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione). Salvo il diritto previsto dal secondo comma dell'art. 2312 nei confronti degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della societa' possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione.

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