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Art. 232 — Presunzione di concepimento durante il matrimonio

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Art. 232. (Presunzione di concepimento durante il matrimonio). Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi trecento giorni dallo scioglimento o annullamento di esso.

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