Codice Civile
Art. 2288 — Esclusione di diritto
Art. 2288. (Esclusione di diritto). E' escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito. Parimenti e' escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell'art. 2270.
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