Codice Civile
Art. 2278 — Poteri dei liquidatori
Art. 2278. (Poteri dei liquidatori). I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi. Essi rappresentano la societa' anche in giudizio.
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