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Art. 2274 — Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento

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Art. 2274. (Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento). Avvenuto lo scioglimento della societa', i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

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