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Codice Civile

Art. 2272 — Cause di scioglimento

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Art. 2272. (Cause di scioglimento). La societa' si scioglie: 1) per il decorso del termine; 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilita' di conseguirlo; 3) per la volonta' di tutti i soci; 4) quando viene a mancare la pluralita' dei soci, se nel termine di sei mesi questa non e' ricostituita; 5) per le altre cause previste dal contratto sociale.

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