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Art. 2268 — Escussione preventiva del patrimonio sociale

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Art. 2268. (Escussione preventiva del patrimonio sociale). Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali puo' domandare, anche se la societa' e' in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi.

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