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Art. 2266 — Rappresentanza della societa'

ELI /it/codice-civile/art/2266parte di Codice Civile
Art. 2266. (Rappresentanza della societa'). La societa' acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi. In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Le modificazioni e l'estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall'art. 1396.

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