Codice Civile
Art. 226 — Separazione giudiziale dei beni
Art. 226. (Separazione giudiziale dei beni). La separazione giudiziale dei beni puo' essere pronunziata nel caso di inabilitazione del marito o di cattiva amministrazione della comunione. Puo' altresi' essere pronunziata quando il disordine degli affari del marito mette in pericolo gli interessi della moglie o il marito non provvede a un congruo mantenimento della famiglia. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 204 e 205. La separazione stragiudiziale e' nulla.
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