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Art. 2257 — Amministrazione disgiuntiva

ELI /it/codice-civile/art/2257parte di Codice Civile
Art. 2257. (Amministrazione disgiuntiva). Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della societa' spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a piu' soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione.

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