Codice Civile
Art. 2250 — Indicazione negli atti e nella corrispondenza
Art. 2250. (Indicazione negli atti e nella corrispondenza). Negli atti e nella corrispondenza delle societa' soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della societa' e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa e' iscritta. Il capitale delle societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio. Dopo lo scioglimento delle societa' previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la societa' e' in liquidazione.
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