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Codice Civile

Art. 2238 — Rinvio

ELI /it/codice-civile/art/2238parte di Codice Civile
Art. 2238. (Rinvio). Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attivita' organizzata in forma d'impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II. In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II.

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