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Codice Civile

Art. 2231 — Mancanza d'iscrizione

ELI /it/codice-civile/art/2231parte di Codice Civile
Art. 2231. (Mancanza d'iscrizione). Quando l'esercizio di un'attivita' professionale e' condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non e' iscritto non gli da' azione per il pagamento della retribuzione. La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilita' del lavoro compiuto.

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