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Codice Civile

Art. 2227 — Recesso unilaterale dal contratto

ELI /it/codice-civile/art/2227parte di Codice Civile
Art. 2227. (Recesso unilaterale dal contratto). Il committente puo' recedere dal contratto, ancorche' sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.

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