Codice Civile
Art. 2227 — Recesso unilaterale dal contratto
Art. 2227. (Recesso unilaterale dal contratto). Il committente puo' recedere dal contratto, ancorche' sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.
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