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Art. 2220 — Conservazione delle scritture contabili

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Art. 2220. (Conservazione delle scritture contabili). Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione. Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.

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