Codice Civile
Art. 2211 — Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto
Art. 2211. (Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto). I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome dell'imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell'impresa, se non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta.
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