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Codice Civile

Art. 2209 — Procuratori

ELI /it/codice-civile/art/2209parte di Codice Civile
Art. 2209. (Procuratori). Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso.

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