Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 2207
Codice Civile

Art. 2207 — Modificazione e revoca della procura

ELI /it/codice-civile/art/2207parte di Codice Civile
Art. 2207. (Modificazione e revoca della procura). Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati, per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata. In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 2206 Art. 2208 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.