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Art. 2200 — Societa'

ELI /it/codice-civile/art/2200parte di Codice Civile
Art. 2200. (Societa'). Sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese le societa' costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V e le societa' cooperative, anche se non esercitano un'attivita' commerciale. L'iscrizione delle societa' nel registro delle imprese e' regolata dalle disposizioni dei titoli V e VI.

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