Codice Civile
Art. 2179 — Morte di una delle parti
Art. 2179. (Morte di una delle parti). La soccida non si scioglie per la morte del soccidante. In caso di morte del soccidario si osservano, in quanto applicabili, nei riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2158.
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