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Codice Civile

Art. 2170 — Nozione

ELI /it/codice-civile/art/2170parte di Codice Civile
Art. 2170. (Nozione). Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantita' di bestiame e per l'esercizio delle attivita' connesse, al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano. L'accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto.

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