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Art. 2167 — Obblighi del colono

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Art. 2167. (Obblighi del colono). Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente e le necessita' della coltivazione. Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttivita'; deve altresi' custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia.

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