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Art. 2141 — Nozione

ELI /it/codice-civile/art/2141parte di Codice Civile
Art. 2141. (Nozione). Nella mezzadria il concedente ed il mezzadro, in proprio e quale capo di una famiglia colonica, si associano per la coltivazione di un podere e per l'esercizio delle attivita' connesse al fine di dividerne a meta' i prodotti e gli utili. E' valido tuttavia il patto con il quale taluni prodotti si dividono in proporzioni diverse.

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