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Art. 2138 — Dirigenti e fattori di campagna

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Art. 2138. (Dirigenti e fattori di campagna). I poteri dei dirigenti preposti all'esercizio dell'impresa agricola e quelli dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto dal preponente, sono regolati dalle norme corporative e, in mancanza, dagli usi.

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