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Art. 212 — Amministrazione e godimento dei beni parafernali

ELI /it/codice-civile/art/212parte di Codice Civile
Art. 212. (Amministrazione e godimento dei beni parafernali). La moglie ha il godimento e l'amministrazione dei beni parafernali. Se al marito e' stata conferita la procura ad amministrare tali beni, con l'obbligo di render conto dei frutti, egli e' tenuto verso la moglie come qualunque altro procuratore. Se il marito ha goduto i beni parafernali senza procura e la moglie non ha fatto opposizione con atto scritto, ovvero se il marito li ha goduti con procura ma senza l'obbligo di render conto dei frutti, egli e i suoi eredi, a richiesta della moglie o allo scioglimento del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli gia' consumati.

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