Codice Civile
Art. 2115 — Contribuzioni
Art. 2115. (Contribuzioni). Salvo diverse disposizioni della legge o delle norme corporative, l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza. L'imprenditore e' responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che e' a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali. E' nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza.
↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.