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Art. 2112 — Trasferimento dell'azienda

ELI /it/codice-civile/art/2112parte di Codice Civile
Art. 2112. (Trasferimento dell'azienda). In caso di trasferimento dell'azienda, se l'alienante non ha dato disdetta in tempo utile, il contratto di lavoro continua con l'acquirente, e il prestatore di lavoro conserva i diritti derivanti dall'anzianita' raggiunta anteriormente al trasferimento. L'acquirente e' obbligato in solido con l'alienante per tutti i crediti che il prestatore di lavoro aveva al tempo del trasferimento in dipendenza del lavoro prestato, compresi quelli che trovano causa nella disdetta data dall'alienante, sempreche' l'acquirente ne abbia avuto conoscenza all'atto del trasferimento, o i crediti risultino dai libri dell'azienda trasferita o dal libretto di lavoro. Con l'intervento delle associazioni professionali alle quali appartengono l'imprenditore e il prestatore di lavoro, questi puo' consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Le disposizioni di quest'articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto dell'azienda.

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