Codice Civile
Art. 2096 — Assunzione in prova
Art. 2096. (Assunzione in prova). Salvo diversa disposizione delle norme corporative, l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto. L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti puo' recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennita'. Se pero' la prova e' stabilita per un tempo minimo necessario, la facolta' di recesso non puo' esercitarsi prima della scadenza del termine. Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianita' del prestatore di lavoro.
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